Art. 58.
(Trasferimento o cessazione dell'attività).

      1. Il titolare di un impianto, autorizzato ai sensi della legislazione vigente, in caso di trasferimento della titolarità del medesimo o di cessazione dell'attività, resta obbligato, anche in solido con i successivi aventi causa, ad effettuare le necessarie azioni di risanamento ambientale.